
Ordinanza n°43/2026 in data 21/04/2026 del Capo del Compartimento di Napoli relativa ai limiti di transito e sosta di navi mercantili superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda nelle acque esterne all’Area Marina Protetta “Parco Sommerso di Gaiola”.
Chiarimenti e precisazioni
A valle dei recenti articoli apparsi – soprattutto sulle principali piattaforme social – dopo l’emanazione dell’ordinanza sopracitata, la scrivente Capitaneria di Porto ritiene opportuno diramare i seguenti elementi di informazione sul processo di adozione del provvedimento in parola, al fine di fornire i necessari chiarimenti alla comunità:
il Decreto Interministeriale datato 2 marzo 2012, meglio noto come Decreto Clini-Passera, è stato emanato, successivamente al noto e grave disastro della nave da crociera Costa Concordia presso l’isola del Giglio (gennaio 2012), allo scopo di dettare disposizioni generali per limitare o vietare il transito navi mercantili (con specifiche caratteristiche) per la protezione di aree sensibili e vulnerabili ai rischi del trasporto marittimo e della navigazione nel mare territoriale.
Esso fissa, quale misura di carattere generale, una fascia di mare dell’estensione di 2 miglia nautiche (circa 3,7 Km), esterna al perimetro delle Aree Marine Protette, nella quale sono espressamente vietate la navigazione, l’ancoraggio e la sosta di navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda.
Il medesimo Decreto consente all’Autorità Marittima (Capitaneria di Porto – Guardia Costiera) di ridurre tale misura tenendo conto delle caratteristiche morfologiche del territorio costiero, della necessità di garantire la sicurezza della navigazione e quella ambientale, delle esigenze di continuità territoriale.
Alla luce di tali disposizioni, tenuto conto della presenza lungo il litorale del Comune di Napoli dell’Area Marina Protetta denominata “Parco sommerso di Gaiola”, istituita con Decreto Interministeriale datato 07 agosto 2012, e delle rotte dei mezzi navali di linea (traghetti e unità navali veloci) che assicurano la continuità territoriale con le isole minori (Ischia e Procida) che intersecano la predetta area, la Capitaneria di Porto di Napoli ha emanato l’ordinanza n°43/2026, con l’obiettivo di tutelare da un lato il patrimonio ambientale e culturale del Parco della Gaiola e dall’altro di assicurare che i collegamenti marittimi con le isole continuino nel pieno rispetto della prioritaria sicurezza della navigazione e delle esigenze del personale pendolare.
Infatti, corre l’obbligo di precisare, che lo sconfinamento delle unità navali nel perimetro delle acque che delimitano l’Area Marina Protetta mettono a rischio sia la tutela di un’area di grande valore ecosistemico ed ambientale sia l’incolumità dei passeggeri e del personale di bordo, data la vicinanza alla costa e la nota presenza di secche nell’area.
L’emanazione del provvedimento in questione, è stata ovviamente preceduta da un’attenta istruttoria cui hanno partecipato gli armatori maggiormente interessati dal traffico navale della zona di mare in questione.
Nel corso di tale istruttoria, è stato evidenziato, con ampio riconoscimento e condivisione da parte di tutti i soggetti interessati, che il rispetto delle nuove disposizioni emanate comporterà un aumento dei tempi di percorrenza della rotta fra la rada del porto di Napoli e il traverso di Capo Miseno stimato in circa 1 minuto e 30 secondi, navigando alla velocità di 14 nodi (circa 26 Km/h) e dovendo percorrere circa 0,2 miglia nautiche (circa 370 metri) in più rispetto alle rotte di linea finora seguite.
Napoli, lì 30/04/2026



